Il Tar dice no all’abbattimento dei 57 tigli di corso Colombo

L'atto di indirizzo del Comune è stato annullato “per difetto di istruttoria” e “contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità"

Corso Colombo Tigli

I 57 tigli di corso Colombo non verranno abbattuti. Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso presentato da Italia Nostra, anche a nome del Circolo Pd di Fossano e dei Radicali Cuneo, contro l’atto di indirizzo approvato lo scorso febbraio dalla Giunta comunale che indicava la strada della loro rimozione e sostituzione con alberi più piccoli per risolvere i disagi più volte segnalati dai residenti (l’eccessiva vicinanza agli edifici, cagione di sporcizia, scarso decoro, carenza di luce e conseguente percezione di insicurezza), nonché il danneggiamento dei marciapiedi provocato dalle radici.

I giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento “per difetto di istruttoria” e “contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di proporzionalità”, con una sentenza di otto pagine resa nota questa mattina, lunedì 15 novembre, a dodici giorni dall’udienza di merito e a cinque mesi abbondanti dal provvedimento con cui avevano disposto la sospensiva accogliendo l’istanza cautelare.

I giudici della Seconda Sezione, Silvia Cattaneo, Marcello Faviere e Valentina Caccamo, osservano come dalla perizia del 2014 commissionata dai privati (e richiamata dall’Amministrazione per giustificare l’intervento) emergesse la necessità di una sostituzione parziale di 27 tigli e come la verifica fitostatica commissionata dal Comune (dopo l’atto di indirizzo) abbia evidenziato la necessità di abbattere un solo esemplare, come poi è avvenuto. Dalla stessa indagine - rilevano i giudici - era peraltro emerso che l’azione delle radici sui marciapiedi dipende dalla ridotta dimensione degli spazi aperti inclusi nei cordoli alla base dei tronchi, “che non consentono lo scambio gassoso tra l’atmosfera e le radici, che pertanto tendono a rimanere in superficie”, e che lo “stato delle chiome è complessivamente buono (ancorché il privato avesse evidenziata l’impraticabilità della potatura per rimediare ai disagi citati). Annotano, infine, che dalla medesima verifica “emerge uno stato di salute degli alberi che oscilla tra la pericolosità bassa e la pericolosità moderata che richiedono controlli periodici”.

Tutto ciò premesso - osservano i giudici -, “pur nella consapevolezza che le due perizie prodotte sono diverse per approccio, metodologia, scopo e livello di approfondimento, in nessuna delle due è dato rinvenire dati scientificamente fondati e oggettivi su cui fondare la decisione di abbattere tutti i 57 esemplari di tiglio”. Di qui la conclusione che “il provvedimento in esame risulta illegittimo per difetto di istruttoria e si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Per tali ragioni i motivi di ricorso in scrutinio sono fondati" e "il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato".