Aumenti in bolletta? Non sempre la legge lo consente

Le autorità per l'Energia e la Concorrenza intervengono sulle modifiche unilaterali del contratto da parte dei fornitori di luce e gas, secondo quanto stabilisce il Dl "Aiuti bis"

Rincaro Bollette

Prezzi di luce e gas bloccati sulla carta fino all’aprile del prossimo anno. Sì, ma sulla carta: un po’ meno, o almeno così pare, nella realtà. In queste settimane, si susseguono, anche a livello locale, segnalazioni di modifiche unilaterali - da parte delle aziende che forniscono il servizio - dei contratti di luce gas, a causa delle quali i prezzi si impennano.

Sulla questione sono intervenute l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Agcm ed Arera hanno ricordato quanto prevede il Decreto legislativo “Aiuti bis”, con cui il Governo Draghi ha stabilito, fino al 30 aprile del 2023, “la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo”.

A molti utenti - come accennavamo - è giunta una lettera da parte del gestore dei servizi energetici che annuncia modifiche contrattuali, a causa delle quali le bollette saranno più salate. Occorre rassegnarsi, o ci si può legittimamente opporre appellandosi a quanto prevede l’articolo 3 del Dl “Aiuti bis” che vieta appunto queste modifiche unilaterali?

In estrema sintesi, si deve sapere che: i venditori non possono variare in modo unilaterale i prezzi fino al 30 aprile 2023, neppure in base alle clausole contrattuali che prevedono tale possibilità; i venditori possono attuare modifiche o aggiornamenti delle condizioni economiche se queste sono già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula; il rinnovo delle “offerte Placet” non è interessato da quanto prevede l’articolo 3 del Dl “Aiuti bis”; i venditori che vogliano recedere dai contratti devono dare un preavviso di almeno 6 mesi; l’eventuale risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità richiede la pronuncia di un giudice.

Agcm ed Arera hanno pubblicato un più ampio vademecum la cui lettura - nell’attesa di rivolgersi, eventualmente, ad un’associazione di consumatori per sottoporre il proprio caso - aiuta (è davvero il caso di dirlo) a far luce.